PIANO NAZIONALE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA RELATIVO AL TRIENNIO 2022-2024
Con il termine non autosufficiente facciamo riferimento ad una persona di età avanzata non più in grado di prendersi cura autonomamente degli aspetti essenziali della propria vita e cioè del suo benessere psico-fisico. A tal proposito il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’iter della riforma per gli anziani non autosufficienti, adottando il nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024 (PNNA 2022-2024), che introduce misure e procedure semplificate in favore delle persone anziane con particolare riguardo ai bisogni e alle condizioni dei non autosufficienti.
Il Piano si è reso necessario in seguito al quadro di intervento prefigurato dai commi 159-171 della legge di bilancio n. 234 del 2021 che delinea azioni legate all’attuazione dei LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) di erogazione, con il passaggio graduale dai trasferimenti monetari all’erogazione di servizi diretti o indiretti, e la costituzione di sistemi di servizi integrati presso le Case della comunità previste dal PNRR in cui il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA).

Si tratta di un provvedimento di notevole impatto sociale che attua una delle riforme previste dal PNRR in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti.
Tra i punti principali della riforma c’è l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare interventi e servizi; un nuovo sistema di assistenza che guarda alla persona con un approccio innovativo ed unitario, integrando prestazioni sanitarie e interventi di carattere socio-assistenziale; vengono poi valorizzate la continuità di cure domiciliari dell’anziano e la promozione di misure a favore dell’inclusione sociale; un punto centrale del Ddl delega è rappresentato dalla semplificazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, per consentire la definizione di un “progetto assistenziale individualizzato” (PAI); un’attenzione particolare viene poi riservata agli interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane: gli ultraottantenni e gli anziani affetti da patologie croniche potranno accedere a valutazioni presso i punti unici di accesso (PUA), diffusi sul territorio, con servizi appropriati in ragione dei bisogni socio-sanitari di ciascuno.
È previsto un “Budget di cura e assistenza” finalizzato alla ricognizione delle prestazioni, dei servizi e delle risorse complessivamente attivabili ai fini dell’attuazione del PAI e viene inoltre creato un servizio di Assistenza domiciliare integrata sociosanitaria e sociale – che unifica gli istituti dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) e il servizio di assistenza domiciliare. La riforma introduce, anche in via sperimentale e progressiva, la “prestazione universale per la non autosufficienza”, in sostituzione dell’indennità di accompagnamento, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale e finalizzata a consentire all’anziano non autosufficiente la possibilità di optare fra una prestazione economica e specifici servizi alla persona. Sono previsti, infine, specifici interventi a favore dei caregiver familiari.
L’impianto attuativo del PNNA 2022-2024 definisce gli obiettivi specifici, i programmi operativi, gli strumenti e le risorse del triennio di programmazione nazionale; esso prevede tre programmi operativi che riguardano i LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali):
LEPS di erogazione riferiti ai
contenuti del comma 162 lettere a, b, c (assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari; servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie) e del comma 164 della legge di bilancio n. 234 del 2021 (garanzia che gli Ambiti territoriali sociali eroghino l’accesso ai servizi sociali e sociosanitari e l’offerta dei servizi e degli interventi le cui aree di attività sono state declinate nel comma 162, lett. a-b-c. Un’offerta che può essere integrata da ulteriori contributi finalizzati al sostegno alle persone anziane non autosufficienti.
Sono contributi volti alla retribuzione del lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale);
- LEPS di processo riferito ai contenuti del comma 163 della legge di bilancio n. 234 del 2021 (accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate «Case della comunità». Presso i PUA operano équipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al SSN e agli ATS);
Azioni di rafforzamento riferite ai contenuti del comma 166 della legge di bilancio n. 234 del 2021 (il comma 166 impegna il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza unificata, a definire strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 162, lettera c), nonché alle attività e ai programmi di formazione professionale di cui al precedente comma 165 e ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti).
Sia i LEPS di erogazione che il LEPS di processo sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza, fermo restando quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 147 del 2017, (coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali). I LEPS, così declinati nella legge di bilancio n. 234 del 2021, si riferiscono principalmente alla platea degli anziani non autosufficienti, ma garantiscono l’accesso ai servizi sociali e socio sanitari, attraverso i PUA, a tutte le persone non autosufficienti, mentre è la legge n. 227 del 2021 (“Legge delega in materia di disabilità”) che prevede che siano definite le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni specifici.
Il Piano stanzia complessivamente oltre 2,6 miliardi di euro per il triennio. Nello specifico, le risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze, che ammontano a: 822 milioni di euro per il 2022; 865,3 milioni di euro per il 2023; 913,6 milioni di euro per il 2024.
TARGET DEI DESTINATARI DEL PNNA 2022-2024
Il presente Piano declina il campo dell’intervento sociale nell’ambito delle condizioni culturali, socioeconomiche, simboliche e relazionali che organizzano le condizioni di non autosufficienza e disabilità nelle relazioni di convivenza fra la persona ed i propri contesti di riferimento – abitativi, comunitari, relazionali, costituendo fattori di rischio o vulnerabilità per la piena espressione dei diritti umani, sociali, culturali ed economici volti ad assicurare una vita “dignitosa” e la piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica del Paese, così come riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dalle Convenzioni Internazionali stabilite in ambito europeo e internazionale, il Piano individua quindi fra i propri destinatari diretti i seguenti target:
Persone non autosufficienti
- Persone anziane non autosufficienti con alto bisogno assistenziale e/o persone con disabilità gravissima, così come previsto dall’art. 1 comma 168 della legge n. 234/2021 (cd. legge di bilancio 2022) e dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la Non Autosufficienza di cui all’articolo 21, comma 6, lettera c), dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 nonché dall’art. 3 del DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016. Per gli interventi rivolti a tali beneficiari sono riservate risorse del Fondo per una quota compresa fra un minimo del 40% ed un massimo del 60%, al fine di garantire quanto previsto dal citato art. 1 comma 168 della legge n. 234/2021.
- Persone anziane non autosufficienti con basso bisogno assistenziale e/o persone con disabilità grave, ai fini esclusivamente del presente Piano, si intendono le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti o disabili ai sensi dell’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in ogni caso coerentemente ai requisiti definiti dalle Regioni con riferimento ai criteri di valutazione delle Commissioni UVM e ai modelli di erogazione delle prestazioni regionali.
Persone con disabilità
Le persone con disabilità rappresentano una categoria trasversale a tutte le misure assistenziali individuate o agli interi processi assistenziali che dovranno essere sviluppati e perseguiti in modo integrato. Si terrà conto di quanto stabilito dalla legge delega sulla disabilità e in particolare di quanto stabilito nel Piano per i Progetti di Vita Indipendente che dovranno seguire quanto indicato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):
- Missione 5 “Inclusione e coesione”,
- Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”,
- Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”,
- Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità.
Tutti i punti prevedono progetti coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il dopo di noi (Progetti per il dopo di noi) e al Fondo nazionale per la non autosufficienza (Progetti di vita indipendente). Nel presente Piano, in ultimo, si richiama l’attenzione alla elaborazione di un progetto di vita personalizzato e partecipato, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità e/o di chi la rappresenta. Tale progetto, in linea anche con quanto indicato nella Legge Delega sulla disabilità, dovrà essere in grado di individuare i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un’adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali.