ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENZA

PIANO NAZIONALE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA RELATIVO AL TRIENNIO 2022-2024

Con il termine non autosufficiente facciamo riferimento ad una persona di età avanzata non più in grado di prendersi cura autonomamente degli aspetti essenziali della propria vita e cioè del suo benessere psico-fisico.  A tal proposito il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’iter della riforma per gli anziani non autosufficienti,  adottando il nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024 (PNNA 2022-2024), che introduce misure e procedure semplificate in favore delle persone anziane con particolare riguardo ai bisogni e alle condizioni dei non autosufficienti.

Il Piano si  è reso necessario in seguito al quadro di intervento prefigurato dai commi 159-171 della legge di bilancio n. 234 del 2021 che delinea azioni legate all’attuazione dei LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) di erogazione, con il passaggio graduale dai trasferimenti monetari all’erogazione di servizi diretti o indiretti, e la costituzione di sistemi di servizi integrati presso le Case della comunità previste dal PNRR in cui il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA).

Si tratta di un provvedimento di notevole impatto sociale che attua una delle riforme previste dal PNRR in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti.

Tra i punti principali della riforma c’è l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare interventi e servizi; un nuovo sistema di assistenza che guarda alla persona con un approccio innovativo ed unitario, integrando prestazioni sanitarie e interventi di carattere socio-assistenziale; vengono poi valorizzate la continuità di cure domiciliari dell’anziano e la promozione di misure a favore dell’inclusione sociale; un punto centrale del Ddl delega è rappresentato dalla semplificazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, per consentire la definizione di un “progetto assistenziale individualizzato” (PAI); un’attenzione particolare viene poi riservata agli interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane: gli ultraottantenni e gli anziani affetti da patologie croniche potranno accedere a valutazioni presso i punti unici di accesso (PUA), diffusi sul territorio, con servizi appropriati in ragione dei bisogni socio-sanitari di ciascuno.

È previsto un “Budget di cura e assistenza” finalizzato alla ricognizione delle prestazioni, dei servizi e delle risorse complessivamente attivabili ai fini dell’attuazione del PAI e viene inoltre creato un servizio di Assistenza domiciliare integrata sociosanitaria e sociale – che unifica gli istituti dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) e il servizio di assistenza domiciliare. La riforma introduce, anche in via sperimentale e progressiva, la “prestazione universale per la non autosufficienza”, in sostituzione dell’indennità di accompagnamento, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale e finalizzata a consentire all’anziano non autosufficiente la possibilità di optare fra una prestazione economica e specifici servizi alla persona. Sono previsti, infine, specifici interventi a favore dei caregiver familiari.

L’impianto attuativo del PNNA 2022-2024 definisce gli obiettivi specifici, i programmi operativi, gli strumenti e le risorse del triennio di programmazione nazionale; esso prevede tre programmi operativi che riguardano i LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali):

  1. LEPS di erogazione riferiti ai contenuti del comma 162 lettere a, b, c  (assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari;  servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;  servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie) e del comma 164 della legge di bilancio n. 234 del 2021 (garanzia che gli  Ambiti territoriali sociali eroghino l’accesso ai servizi sociali e sociosanitari  e l’offerta dei servizi e degli interventi le cui aree di attività sono state declinate nel comma 162, lett. a-b-c. Un’offerta che può essere integrata da ulteriori contributi finalizzati al sostegno alle persone anziane non autosufficienti. 
    Sono contributi volti alla retribuzione del lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale);

  1. LEPS di processo riferito ai contenuti del comma 163 della legge di bilancio n. 234 del 2021 (accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate «Case della comunità». Presso i PUA operano équipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al SSN e agli ATS);
  2. Azioni di rafforzamento riferite ai contenuti del comma 166 della legge di bilancio n. 234 del 2021 (il comma 166 impegna il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza unificata, a definire strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 162, lettera c), nonché alle attività e ai programmi di formazione professionale di cui al precedente comma 165 e ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti).

Sia i LEPS di erogazione che il LEPS di processo sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza, fermo restando quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 147 del 2017, (coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali). I LEPS, così declinati nella legge di bilancio n. 234 del 2021, si riferiscono principalmente alla platea degli anziani non autosufficienti, ma garantiscono l’accesso ai servizi sociali e socio sanitari, attraverso i PUA, a tutte le persone non autosufficienti, mentre è la legge n. 227 del 2021 (“Legge delega in materia di disabilità”) che prevede che siano definite le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni specifici.

Il Piano stanzia complessivamente oltre 2,6 miliardi di euro per il triennio. Nello specifico, le risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze, che ammontano a: 822 milioni di euro per il 2022; 865,3 milioni di euro per il 2023; 913,6 milioni di euro per il 2024.

TARGET DEI DESTINATARI DEL PNNA 2022-2024

Il presente Piano declina il campo dell’intervento sociale nell’ambito delle condizioni culturali, socioeconomiche, simboliche e relazionali che organizzano le condizioni di non autosufficienza e disabilità nelle relazioni di convivenza fra la persona ed i propri contesti di riferimento – abitativi, comunitari, relazionali, costituendo fattori di rischio o vulnerabilità per la piena espressione dei diritti umani, sociali, culturali ed economici volti ad assicurare una vita “dignitosa” e la piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica del Paese, così come riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dalle Convenzioni Internazionali stabilite in ambito europeo e internazionale, il Piano individua quindi fra i propri destinatari diretti i seguenti target:

Persone non autosufficienti
  • Persone anziane non autosufficienti con alto bisogno assistenziale e/o persone con disabilità gravissima, così come previsto dall’art. 1 comma 168 della legge n. 234/2021 (cd. legge di bilancio 2022) e dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la Non Autosufficienza di cui all’articolo 21, comma 6, lettera c), dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 nonché dall’art. 3 del DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016. Per gli interventi rivolti a tali beneficiari sono riservate risorse del Fondo per una quota compresa fra un minimo del 40% ed un massimo del 60%, al fine di garantire quanto previsto dal citato art. 1 comma 168 della legge n. 234/2021.
  • Persone anziane non autosufficienti con basso bisogno assistenziale e/o persone con disabilità grave, ai fini esclusivamente del presente Piano, si intendono le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti o disabili ai sensi dell’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in ogni caso coerentemente ai requisiti definiti dalle Regioni con riferimento ai criteri di valutazione delle Commissioni UVM e ai modelli di erogazione delle prestazioni regionali.
Persone con disabilità

Le persone con disabilità rappresentano una categoria trasversale a tutte le misure assistenziali individuate o agli interi processi assistenziali che dovranno essere sviluppati e perseguiti in modo integrato. Si terrà conto di quanto stabilito dalla legge delega sulla disabilità e in particolare di quanto stabilito nel Piano per i Progetti di Vita Indipendente che dovranno seguire quanto indicato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):

  • Missione 5 “Inclusione e coesione”,
  • Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”,
  • Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”,
  • Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Tutti i punti prevedono progetti coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il dopo di noi (Progetti per il dopo di noi) e al Fondo nazionale per la non autosufficienza (Progetti di vita indipendente). Nel presente Piano, in ultimo, si richiama l’attenzione alla elaborazione di un progetto di vita personalizzato e partecipato, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità e/o di chi la rappresenta. Tale progetto, in linea anche con quanto indicato nella Legge Delega sulla disabilità, dovrà essere in grado di individuare i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un’adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento è una prestazione di assistenza non reversibile, regolata dalla legge 18/1980 e dalla legge 508/88 (assistenza economica delle persone invalide, indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi)

Come si eroga

Si eroga,a domanda, a favore dei soggetti per i quali sia stata accertata l’impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

Per atti quotidiani della vita sono da intendersi il complesso di tali funzioni quotidiane della vita individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale d’ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell’ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento tempo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e della televisione, guida dell’automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali, ecc. (Circolare del Ministero del Tesoro 14/1992).

Chi ne usufruisce

Possono usufruire di tale beneficio:

  • tutti i cittadini italiani o comunitari residenti in Italia; i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno e i soggiornanti di lungo periodo, a condizione che siano residenti sul territorio italiano;
  • i soggetti minori di 18 anni e ultrasessantacinquenni.

Per i soggetti minori di 18 anni e per gli ultra65enni, la legge dispone una diversa valutazione; in effetti l’articolo 6 del Dlgs 509/1988 prevede che si considerano mutilati ed invalidi i soggetti che hanno persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Tali requisiti non configurano un’autonoma attribuzione dell’indennità ma pongono soltanto le condizioni perché tali soggetti siano considerati mutilati ed invalidi. Per loro, infatti, non potendosi fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, non è possibile valutare la totale invalidità come previsto per le persone maggiorenni e infra65enni (messaggio Inps 6303/2012). Nei confronti di tali soggetti, si deve comunque riscontrare l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua. In questa ipotesi, inoltre, il giudizio per l’accertamento dell’esistenza dell’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita deve essere rapportato alla capacità media di una persona sana di pari età. 

I ciechi assoluti

Una differente indennità di accompagnamento può essere riconosciuta anche ai ciechi assoluti che la richiedono: anche l’accompagnamento per non vedenti spetta a prescindere dall’età e dalle condizioni reddituali. Per l’anno 2022, l’importo dell’indennità è di 938,35 euro e viene corrisposta, proprio come l’accompagnamento ordinario, per 12 mensilità, senza diritto alla tredicesima.

I requisiti per l’accompagnamento spettante ai non vedenti sono:

  • il riconoscimento della cecità civile assoluta;
  • la cittadinanza italiana;
  • in alternativa, la cittadinanza straniera comunitaria e l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • in alternativa, la cittadinanza extracomunitaria ed il permesso di soggiorno di almeno un anno, anche se sprovvisti di permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

L’indennità spetta per intero, in questo caso, anche se l’interessato è ricoverato in un istituto pubblico.

Qual è l’iter per il riconoscimento del beneficio

  1. Richiedere la visita di accertamento (o aggravamento) dell’invalidità civile, quindi sia alla nascita che al momento dell’insorgere della disabilità; dopo aver ottenuto il certificato introduttivo dal proprio medico di famiglia, si presenta telematicamente la domanda all’Inps anche tramite un Patronato sindacale; 
  2. Presentarsi per la visita presso la Commissione della propria Asl che redige il verbale; successivamente si riceve il verbale e, se è stata riconosciuta l’indennità, vengono richiesti altri elementi amministrativi (assenza di ricovero, dati fiscali, coordinate bancarie, ecc.). L’assegno viene corrisposto, in presenza dei requisiti sanitari, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. 

Un’ importante novità contenuta dall’articolo 25, co. 6-bis del dl 90/2014 dispone che il verbale resta valido fin quando non viene rivisto e questo per evitare un vuoto economico, con la sospensione dell’indennità anche per mesi. Inoltre ai sensi del comma 6 del predetto articolo 25 se la prestazione è stata riconosciuta in favore di un minore questi, automaticamente, al compimento del 18° anno si porta dietro l’indennità con l’aggiunta della pensione di inabilità civile senza la necessità di nuove visite e accertamenti. Una volta accertato il diritto all’indennità di accompagnamento, viene erogato un assegno che per l’anno 2022 è pari ad un importo di 525,17 euro e spetta per 12 mensilità senza limite di reddito: al pari delle altre prestazioni assistenziali è esente da Irpef e quindi non va dichiarata nella denuncia dei redditi. Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituti di degenza o per i fini riabilitativi, o presso ospedali ma non nelle seguenti ipotesi: 

  • periodi di ricovero pari o superiori ai 30 giorni 
  • ricovero in cui la retta-base sia a totale carico di un ente o struttura pubblica, anche se il paziente o i familiari possono effettuare dei versamenti supplementari al fine di ottenere un migliore trattamento.

La Cassazione, inoltre, ha precisato che il ricovero incompatibile con l’indennità di accompagnamento deve intendersi come limitato ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione della degenza temporanea in strutture pubbliche ospedaliere. Il day-hospital, difatti, non è considerato ricovero; in altre parole, l’assegno di accompagnamento spetta all’invalido civile totale non autosufficiente anche durante il ricovero in ospedale, se la struttura non fornisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

Quando fare la domanda

La domanda va presentata all’INPS subito dopo il riconoscimento della minorazione dichiarata nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.

Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo.

Se invece la domanda è presentata da un minore, queste informazioni dovranno essere inviate solo dopo il riconoscimento del requisito sanitario, attraverso la compilazione e l’invio del modello AP70. (AP70 riconosciuto anche come fase concessoria Inpsè il modulo attraverso il quale tutti quei soggetti che hanno inoltrato richiesta di invalidità civile, ottenendo il riconoscimento, richiedono il pagamento dell’indennizzo).

L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

I minori titolari dell’indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età devono presentare il modello AP70 per l’erogazione della prestazione da maggiorenne (pensione di inabilità) senza necessità di effettuare ulteriori accertamenti sanitari.

Come fare la domanda

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato. Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato

Durata

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.  Il termine ordinario per l’emanazione del provvedimento è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.

Compatibilità e Incompatibilità

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.

L’indennità di accompagnamento è inoltre compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

TIPOLOGIE DI PENSIONE E REQUISITI DI ACCESSO

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata dall’Inps al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi

Vediamo dunque di riassumere le condizioni attualmente vigenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia rammentando che il DL 4/2019 (decreto sulla quota 100) non ha cambiato le regole per questa prestazione pensionistica.

Per le pensioni di vecchiaia occorrono 67 anni di età e almeno 20 di contributi. La pensione di vecchiaia 2022 può essere richiesta da tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato e dai lavoratori autonomi con 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi

Il Decreto del Ministero dell’Economia del 27 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre scorso ha cristallizzato il requisito anagrafico  fino al 2024, sterilizzando di fatto l’incremento biennale previsto dal Decreto-Legge 78 del 30 luglio 2010, sulla base dell’aumento dell’aspettativa di vita.

Occupazione Uomini Donne
Dipendenti pubblici 67 anni 67 anni
Dipendenti Privati 67 anni 67 anni
Autonomi 67 anni 67 anni

Non sono quindi previste differenze in merito al requisito anagrafico.

Si ricorda invece che fino al 2017 per le donne dipendenti di aziende private l’accesso alla pensione di vecchiaia era previsto a 65 anni e 7 mesi, mentre per le lavoratrici autonome a 66 anni e 1 mese, contro i 66 anni e 7 mesi previsti per la generalità dei lavoratori.

Dal 2018 è stata prevista l’equiparazione per tutte le categorie di lavoratori.

Per raggiungere i 20 anni di contributi è possibile cumulare gratuitamente i contributi versati, purché in periodi non coincidenti:

  • in tutte le gestioni INPS o nelle Casse professionali;
  • i contributi per lavoro in paesi dell’UE o in paesi extra UE legati all’Italia da una convenzione internazionale;
  • i contributi derivanti dal riscatto di Laurea;
  • i contributi figurativi per maternità, servizio militare o disoccupazione Naspi.

I lavoratori, i cui contributi versati siano posteriori al 31 dicembre 1995, devono comunque raggiungere un valore medio dell’assegno pari a 1,5 volte l’assegno sociale, fissato per il 2022 a 467,65 euro (circolare INPS 197 del 23 dicembre 2021)

Pensione di anzianità

Chi ha diritto alla pensione di anzianità (anche se soppressa dalla Riforma Monti-Fornero, introdotta dall’articolo 24, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) continua a usufruirne o può richiederla ancora oggi secondo i limiti, i requisiti e le modalità previste dalla legge.

La pensione di anzianità può ancora essere richiesta se soddisfatti i requisiti alla data del 31 dicembre 2011.

A partire dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi e integrativi, è necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi).

Per i lavoratori autonomi, invece, è necessario raggiungere quota 97 con almeno 61 anni di età (61 anni di età + 36 di contributi oppure 62 anni di età + 35 di contributi).

Alcune gestioni a carico delle quali è liquidato il trattamento pensionistico prevedono che il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota debba essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

Si può accedere alla prestazione anche senza il requisito dell’età ma si deve possedere un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tal caso, se è stato raggiunto il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia per arrivare a 40 anni. La decorrenza della pensione è fissata trascorsi 15 mesi per i lavoratori dipendenti e 21 mesi per gli autonomi dalla maturazione del requisito contributivo.

Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in paesi dell’Unione europea o in paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia. In tal caso, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri. L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.

Pensione di reversibilità

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa .

La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • il coniuge separato;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

  • I figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
  • I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
  • I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto.

I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono un’attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;

In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.

OPZIONE DONNA

OPZIONE DONNA : COS'È?

Si tratta di un trattamento pensionistico calcolato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed erogato, a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2021.

QUALI SONO I REQUISITI?

La legge di bilancio 2022 ha esteso la possibilità del pensionamento anticipato “Opzione donna” alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2021, abbiano compiuto 58 anni di età, se dipendenti, 59 anni di età, se autonome, e che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

DECORRENZA…

Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022.

Le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata  a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della stessa, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’AGO.

PENSIONE DI CITTADINANZA E REDDITO DI CITTADINANZA

La pensione di cittadinanza è una prestazione economica mensile in favore dei nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età superiore a 67 anni, oppure persone con età inferiore a 67 anni in cui i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivono esclusivamente con una o più persone di età inferiore, in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Qualora i nuclei beneficiari siano già beneficiari del reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente del nucleo più giovane.

La pensione di cittadinanza può essere erogata anche in favore dei nuclei familiari con componenti più giovani rispetto alla soglia stabilita, ma solo nel caso in cui si trovino in una condizione di disabilità o non autosufficienza.

Il principio su cui si fonda la pensione di cittadinanza è il medesimo del Reddito di cittadinanza, per cui si tratta di un sostegno per le fasce economiche più svantaggiate. La pensione di cittadinanza è un sostegno che viene garantito a tutti i cittadini che si trovano in una situazione di difficoltà economica, e hanno superato la soglia di età per la ricezione del reddito di cittadinanza. La misura della pensione di cittadinanza è infatti direttamente collegata al reddito di cittadinanza, che viene erogato con cadenza mensile.

Mentre per il reddito di cittadinanza è necessario dichiarare una disponibilità al lavoro, per la pensione di cittadinanza sono previste caratteristiche diverse. In particolare, chi riceve la pensione di cittadinanza può richiederla oltre 18 mesi senza presentare ulteriore domanda. 

Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Tuttavia, se i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

La Pensione di Cittadinanza 2021 è, pertanto, un sostegno economico, erogato dallo Stato in favore dei pensionati a basso reddito. Per beneficiare della pensione di cittadinanza è necessario essere in possesso di determinati requisiti ISEE di residenza e di età.

La pensione di cittadinanza ha una durata di 18 mesi e può essere rinnovata, ma diversamente dal reddito di cittadinanza non è prevista la sospensione del rinnovo.

La pensione di cittadinanza, così come il reddito di cittadinanza, sono accreditati in una carta acquisti, la carta Rdc/ Pdc. Dal 2021 la pensione di cittadinanza può essere erogata anche contestualmente alla pensione, se il titolare del suddetto reddito è anche titolare di una prestazione pensionistica a carico dell’Inps.

APE SOCIALE: COS’È E CHI PUÒ RICHIEDERLA?

L’APE Sociale è un anticipo della pensione a carico dello Stato italiano, che viene erogata dall’Inps a favore di specifiche categorie di persone, e permette loro di andare in pensione a 63 anni.

Ha la funzione di accompagnare i lavoratori alla pensione vera e propria, generalmente quella di vecchiaia, ma anche qualsiasi altro trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età pensionabile.

 

 La Legge di Bilancio ha previsto, anche per l’anno 2022, la possibilità di beneficiare dell’Indennità. Si può, infatti, richiedere l’anticipo pensionitico fino al 31 dicembre 2022.

Le categorie che possono richiederla sono: gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata che siano:

– Disoccupati. Da quest’anno non è più richiesto che siano trascorsi 3 mesi dalla fine della NASpI.

– Lavoratori dipendenti, in possesso di almeno 36 anni di contribuzione e che abbiano svolto, da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7 anni, attività cd. gravose.

– Lavoratori che presentano un grado di invalidità superiore o pari al 74% e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

– Soggetti che assistono familiari di 1 e 2 grado con disabilità gravi (cosiddetti “careviger”).

Dal 2022 vi rientrano nelle attività anche i dipendenti delle imprese edili ed affini, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, per i quali è richiesto il requisito ridotto dell’anzianità contributiva di almeno 32 anni.

Il requisito anagrafico richiesto per il diritto all’indennità è pari a 63 anni di età. Dal 2022 il requisito contributivo per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta si riduce a 32 anni di contributi. Continuano ad essere necessari 30 anni di contributi nel caso dei disoccupati, caregiver e invalidi e 36 anni di contributi per la generalità dei lavoratori addetti ad attività gravose.

A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO MENSILE?

L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se la pensione è pari o maggiore a questo importo. L’importo dell’indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

DA QUANDO DECORRE?

L’indennità decorre dal 1°giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio, previa cessazione dell’attività lavorativa.

È corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia (67 anni nel 2022) oppure fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Durante il godimento dell’indennità non spettano né i contributi figurativi né gli assegni al nucleo familiare.

Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

PENSIONE ANTICIPATA, QUOTA 102: COS’È?

La pensione anticipata Quota 102 è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

DA QUANDO DECORRE?

La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO (ad esempio Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”).

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:

  • di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”;
  • di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti.

Il diritto alla decorrenza della pensione anticipata Quota 102, con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma, è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo. Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 2. Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel 2022 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.