TIPOLOGIE DI PENSIONE E REQUISITI DI ACCESSO

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata dall’Inps al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi

Vediamo dunque di riassumere le condizioni attualmente vigenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia rammentando che il DL 4/2019 (decreto sulla quota 100) non ha cambiato le regole per questa prestazione pensionistica.

Per le pensioni di vecchiaia occorrono 67 anni di età e almeno 20 di contributi. La pensione di vecchiaia 2022 può essere richiesta da tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato e dai lavoratori autonomi con 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi

Il Decreto del Ministero dell’Economia del 27 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre scorso ha cristallizzato il requisito anagrafico  fino al 2024, sterilizzando di fatto l’incremento biennale previsto dal Decreto-Legge 78 del 30 luglio 2010, sulla base dell’aumento dell’aspettativa di vita.

Occupazione Uomini Donne
Dipendenti pubblici 67 anni 67 anni
Dipendenti Privati 67 anni 67 anni
Autonomi 67 anni 67 anni

Non sono quindi previste differenze in merito al requisito anagrafico.

Si ricorda invece che fino al 2017 per le donne dipendenti di aziende private l’accesso alla pensione di vecchiaia era previsto a 65 anni e 7 mesi, mentre per le lavoratrici autonome a 66 anni e 1 mese, contro i 66 anni e 7 mesi previsti per la generalità dei lavoratori.

Dal 2018 è stata prevista l’equiparazione per tutte le categorie di lavoratori.

Per raggiungere i 20 anni di contributi è possibile cumulare gratuitamente i contributi versati, purché in periodi non coincidenti:

  • in tutte le gestioni INPS o nelle Casse professionali;
  • i contributi per lavoro in paesi dell’UE o in paesi extra UE legati all’Italia da una convenzione internazionale;
  • i contributi derivanti dal riscatto di Laurea;
  • i contributi figurativi per maternità, servizio militare o disoccupazione Naspi.

I lavoratori, i cui contributi versati siano posteriori al 31 dicembre 1995, devono comunque raggiungere un valore medio dell’assegno pari a 1,5 volte l’assegno sociale, fissato per il 2022 a 467,65 euro (circolare INPS 197 del 23 dicembre 2021)

Pensione di anzianità

Chi ha diritto alla pensione di anzianità (anche se soppressa dalla Riforma Monti-Fornero, introdotta dall’articolo 24, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) continua a usufruirne o può richiederla ancora oggi secondo i limiti, i requisiti e le modalità previste dalla legge.

La pensione di anzianità può ancora essere richiesta se soddisfatti i requisiti alla data del 31 dicembre 2011.

A partire dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi e integrativi, è necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi).

Per i lavoratori autonomi, invece, è necessario raggiungere quota 97 con almeno 61 anni di età (61 anni di età + 36 di contributi oppure 62 anni di età + 35 di contributi).

Alcune gestioni a carico delle quali è liquidato il trattamento pensionistico prevedono che il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota debba essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

Si può accedere alla prestazione anche senza il requisito dell’età ma si deve possedere un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tal caso, se è stato raggiunto il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia per arrivare a 40 anni. La decorrenza della pensione è fissata trascorsi 15 mesi per i lavoratori dipendenti e 21 mesi per gli autonomi dalla maturazione del requisito contributivo.

Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in paesi dell’Unione europea o in paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia. In tal caso, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri. L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.

Pensione di reversibilità

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa .

La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • il coniuge separato;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

  • I figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
  • I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
  • I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
  • I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto.

I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono un’attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;

In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.

OPZIONE DONNA

OPZIONE DONNA : COS'È?

Si tratta di un trattamento pensionistico calcolato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed erogato, a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2021.

QUALI SONO I REQUISITI?

La legge di bilancio 2022 ha esteso la possibilità del pensionamento anticipato “Opzione donna” alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2021, abbiano compiuto 58 anni di età, se dipendenti, 59 anni di età, se autonome, e che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

DECORRENZA…

Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022.

Le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata  a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della stessa, e al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’AGO.

PENSIONE DI CITTADINANZA E REDDITO DI CITTADINANZA

La pensione di cittadinanza è una prestazione economica mensile in favore dei nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età superiore a 67 anni, oppure persone con età inferiore a 67 anni in cui i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivono esclusivamente con una o più persone di età inferiore, in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Qualora i nuclei beneficiari siano già beneficiari del reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente del nucleo più giovane.

La pensione di cittadinanza può essere erogata anche in favore dei nuclei familiari con componenti più giovani rispetto alla soglia stabilita, ma solo nel caso in cui si trovino in una condizione di disabilità o non autosufficienza.

Il principio su cui si fonda la pensione di cittadinanza è il medesimo del Reddito di cittadinanza, per cui si tratta di un sostegno per le fasce economiche più svantaggiate. La pensione di cittadinanza è un sostegno che viene garantito a tutti i cittadini che si trovano in una situazione di difficoltà economica, e hanno superato la soglia di età per la ricezione del reddito di cittadinanza. La misura della pensione di cittadinanza è infatti direttamente collegata al reddito di cittadinanza, che viene erogato con cadenza mensile.

Mentre per il reddito di cittadinanza è necessario dichiarare una disponibilità al lavoro, per la pensione di cittadinanza sono previste caratteristiche diverse. In particolare, chi riceve la pensione di cittadinanza può richiederla oltre 18 mesi senza presentare ulteriore domanda. 

Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Tuttavia, se i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

La Pensione di Cittadinanza 2021 è, pertanto, un sostegno economico, erogato dallo Stato in favore dei pensionati a basso reddito. Per beneficiare della pensione di cittadinanza è necessario essere in possesso di determinati requisiti ISEE di residenza e di età.

La pensione di cittadinanza ha una durata di 18 mesi e può essere rinnovata, ma diversamente dal reddito di cittadinanza non è prevista la sospensione del rinnovo.

La pensione di cittadinanza, così come il reddito di cittadinanza, sono accreditati in una carta acquisti, la carta Rdc/ Pdc. Dal 2021 la pensione di cittadinanza può essere erogata anche contestualmente alla pensione, se il titolare del suddetto reddito è anche titolare di una prestazione pensionistica a carico dell’Inps.

APE SOCIALE: COS’È E CHI PUÒ RICHIEDERLA?

L’APE Sociale è un anticipo della pensione a carico dello Stato italiano, che viene erogata dall’Inps a favore di specifiche categorie di persone, e permette loro di andare in pensione a 63 anni.

Ha la funzione di accompagnare i lavoratori alla pensione vera e propria, generalmente quella di vecchiaia, ma anche qualsiasi altro trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età pensionabile.

 

 La Legge di Bilancio ha previsto, anche per l’anno 2022, la possibilità di beneficiare dell’Indennità. Si può, infatti, richiedere l’anticipo pensionitico fino al 31 dicembre 2022.

Le categorie che possono richiederla sono: gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata che siano:

– Disoccupati. Da quest’anno non è più richiesto che siano trascorsi 3 mesi dalla fine della NASpI.

– Lavoratori dipendenti, in possesso di almeno 36 anni di contribuzione e che abbiano svolto, da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7 anni, attività cd. gravose.

– Lavoratori che presentano un grado di invalidità superiore o pari al 74% e con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

– Soggetti che assistono familiari di 1 e 2 grado con disabilità gravi (cosiddetti “careviger”).

Dal 2022 vi rientrano nelle attività anche i dipendenti delle imprese edili ed affini, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, per i quali è richiesto il requisito ridotto dell’anzianità contributiva di almeno 32 anni.

Il requisito anagrafico richiesto per il diritto all’indennità è pari a 63 anni di età. Dal 2022 il requisito contributivo per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta si riduce a 32 anni di contributi. Continuano ad essere necessari 30 anni di contributi nel caso dei disoccupati, caregiver e invalidi e 36 anni di contributi per la generalità dei lavoratori addetti ad attività gravose.

A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO MENSILE?

L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se la pensione è pari o maggiore a questo importo. L’importo dell’indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

DA QUANDO DECORRE?

L’indennità decorre dal 1°giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio, previa cessazione dell’attività lavorativa.

È corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia (67 anni nel 2022) oppure fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Durante il godimento dell’indennità non spettano né i contributi figurativi né gli assegni al nucleo familiare.

Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

PENSIONE ANTICIPATA, QUOTA 102: COS’È?

La pensione anticipata Quota 102 è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

DA QUANDO DECORRE?

La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO (ad esempio Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”).

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:

  • di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”;
  • di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti.

Il diritto alla decorrenza della pensione anticipata Quota 102, con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma, è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo. Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 2. Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel 2022 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.