INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento è una prestazione di assistenza non reversibile, regolata dalla legge 18/1980 e dalla legge 508/88 (assistenza economica delle persone invalide, indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi)

Come si eroga

Si eroga,a domanda, a favore dei soggetti per i quali sia stata accertata l’impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

Per atti quotidiani della vita sono da intendersi il complesso di tali funzioni quotidiane della vita individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale d’ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell’ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento tempo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e della televisione, guida dell’automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali, ecc. (Circolare del Ministero del Tesoro 14/1992).

Chi ne usufruisce

Possono usufruire di tale beneficio:

  • tutti i cittadini italiani o comunitari residenti in Italia; i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno e i soggiornanti di lungo periodo, a condizione che siano residenti sul territorio italiano;
  • i soggetti minori di 18 anni e ultrasessantacinquenni.

Per i soggetti minori di 18 anni e per gli ultra65enni, la legge dispone una diversa valutazione; in effetti l’articolo 6 del Dlgs 509/1988 prevede che si considerano mutilati ed invalidi i soggetti che hanno persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Tali requisiti non configurano un’autonoma attribuzione dell’indennità ma pongono soltanto le condizioni perché tali soggetti siano considerati mutilati ed invalidi. Per loro, infatti, non potendosi fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, non è possibile valutare la totale invalidità come previsto per le persone maggiorenni e infra65enni (messaggio Inps 6303/2012). Nei confronti di tali soggetti, si deve comunque riscontrare l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua. In questa ipotesi, inoltre, il giudizio per l’accertamento dell’esistenza dell’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita deve essere rapportato alla capacità media di una persona sana di pari età. 

I ciechi assoluti

Una differente indennità di accompagnamento può essere riconosciuta anche ai ciechi assoluti che la richiedono: anche l’accompagnamento per non vedenti spetta a prescindere dall’età e dalle condizioni reddituali. Per l’anno 2022, l’importo dell’indennità è di 938,35 euro e viene corrisposta, proprio come l’accompagnamento ordinario, per 12 mensilità, senza diritto alla tredicesima.

I requisiti per l’accompagnamento spettante ai non vedenti sono:

  • il riconoscimento della cecità civile assoluta;
  • la cittadinanza italiana;
  • in alternativa, la cittadinanza straniera comunitaria e l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • in alternativa, la cittadinanza extracomunitaria ed il permesso di soggiorno di almeno un anno, anche se sprovvisti di permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

L’indennità spetta per intero, in questo caso, anche se l’interessato è ricoverato in un istituto pubblico.

Qual è l’iter per il riconoscimento del beneficio

  1. Richiedere la visita di accertamento (o aggravamento) dell’invalidità civile, quindi sia alla nascita che al momento dell’insorgere della disabilità; dopo aver ottenuto il certificato introduttivo dal proprio medico di famiglia, si presenta telematicamente la domanda all’Inps anche tramite un Patronato sindacale; 
  2. Presentarsi per la visita presso la Commissione della propria Asl che redige il verbale; successivamente si riceve il verbale e, se è stata riconosciuta l’indennità, vengono richiesti altri elementi amministrativi (assenza di ricovero, dati fiscali, coordinate bancarie, ecc.). L’assegno viene corrisposto, in presenza dei requisiti sanitari, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. 

Un’ importante novità contenuta dall’articolo 25, co. 6-bis del dl 90/2014 dispone che il verbale resta valido fin quando non viene rivisto e questo per evitare un vuoto economico, con la sospensione dell’indennità anche per mesi. Inoltre ai sensi del comma 6 del predetto articolo 25 se la prestazione è stata riconosciuta in favore di un minore questi, automaticamente, al compimento del 18° anno si porta dietro l’indennità con l’aggiunta della pensione di inabilità civile senza la necessità di nuove visite e accertamenti. Una volta accertato il diritto all’indennità di accompagnamento, viene erogato un assegno che per l’anno 2022 è pari ad un importo di 525,17 euro e spetta per 12 mensilità senza limite di reddito: al pari delle altre prestazioni assistenziali è esente da Irpef e quindi non va dichiarata nella denuncia dei redditi. Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituti di degenza o per i fini riabilitativi, o presso ospedali ma non nelle seguenti ipotesi: 

  • periodi di ricovero pari o superiori ai 30 giorni 
  • ricovero in cui la retta-base sia a totale carico di un ente o struttura pubblica, anche se il paziente o i familiari possono effettuare dei versamenti supplementari al fine di ottenere un migliore trattamento.

La Cassazione, inoltre, ha precisato che il ricovero incompatibile con l’indennità di accompagnamento deve intendersi come limitato ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione della degenza temporanea in strutture pubbliche ospedaliere. Il day-hospital, difatti, non è considerato ricovero; in altre parole, l’assegno di accompagnamento spetta all’invalido civile totale non autosufficiente anche durante il ricovero in ospedale, se la struttura non fornisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

Quando fare la domanda

La domanda va presentata all’INPS subito dopo il riconoscimento della minorazione dichiarata nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.

Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo.

Se invece la domanda è presentata da un minore, queste informazioni dovranno essere inviate solo dopo il riconoscimento del requisito sanitario, attraverso la compilazione e l’invio del modello AP70. (AP70 riconosciuto anche come fase concessoria Inpsè il modulo attraverso il quale tutti quei soggetti che hanno inoltrato richiesta di invalidità civile, ottenendo il riconoscimento, richiedono il pagamento dell’indennizzo).

L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

I minori titolari dell’indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età devono presentare il modello AP70 per l’erogazione della prestazione da maggiorenne (pensione di inabilità) senza necessità di effettuare ulteriori accertamenti sanitari.

Come fare la domanda

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato. Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato

Durata

L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.  Il termine ordinario per l’emanazione del provvedimento è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.

Compatibilità e Incompatibilità

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.

L’indennità di accompagnamento è inoltre compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

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