PENSIONE DI INABILITÀ – INVALIDITÀ CIVILE

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L’inabilità identifica uno stato invalidità al 100% in cui il soggetto non può svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno a carattere temporaneo. Il nostro ordinamento prevede due trattamenti di inabilità a seconda se il soggetto abbia o meno contribuzione accreditata nel proprio conto corrente assicurativo. Si tratta dell’inabilità previdenziale, regolata dalla legge 222/1984, , e della pensione di inabilità civile regolata dall’articolo 12 della legge 118/1971 che è invece, una prestazione assistenziale, vincolata al rispetto di determinati requisiti reddituali

Destinatari

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla Gestione Separata

Requisiti

La pensione di inabilità viene concessa in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS e di almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Oltre al riconoscimento dell’inabilità totale o permanente (100%) è richiesta:

  • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione;
  • reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2022: 17.050,42 euro);
  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • cittadinanza italiana oppure:
    • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
    • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

COME FARE LA DOMANDA

La domanda per richiedere la pensione di inabilità può essere presentata:

  • tramite il portale online dell’INPS accedendo al servizio con le proprie credenziali, 
  • tramite una sede del Patronato INPAS. (Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza Sociale)
  • Tramite un Patronato

Nella domanda devono essere inseriti i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. (Fanno eccezione le domande di aggravamento)

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

Per l’anno 2022 l’importo della pensione è di 291,69 euro mensili.

Importi differenziati sono previsti per i ciechi totali o parziali. In particolare:

  • Pensione per ciechi parziali euro 215,35
  • Pensione per ciechi assoluti euro 315,45

Differenze tra pensione di inabilità e pensione di invalidità

Spesso pensione di inabilità al lavoro e pensione di invalidità vengono confuse, ma si tratta di due prestazioni distinte.

Mentre la pensione di inabilità riguarda i soggetti totalmente e permanentemente inabili al lavoro, la pensione di invalidità – o, più correttamente, l’assegno ordinario di invalidità – riguarda chi subisce una riduzione della capacità lavorativa di oltre il 67%.

Inoltre, la pensione di inabilità ha carattere permanente (esattamente come il motivo per cui viene erogata), a differenza della pensione di invalidità, che ha invece una durata temporanea di 3 anni.

Per ottenere il rinnovo, se sussiste la ridotta capacità lavorativa, occorre fare nuovamente domanda a partire dai 6 mesi che precedono la scadenza e non oltre 120 giorni dopo la scadenza stessa.

Dalla terza conferma della prestazione, il rinnovo diviene automatico.

L’importo dell’assegno di invalidità può essere determinato in due modi:

  1. con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure,
  2.  se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, totalmente con il sistema contributivo.

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